25 November 2024
dalle 11:30 alle 12:30
Nelle ultime settimane è tornato di concreta attualità l’Accordo siglato tra Italia e Liechtenstein in merito allo scambio di informazioni e alle richieste di gruppo in quanto le Autorità fiscali italiane hanno presentato una specifica richiesta di scambio, a cui le Autorità del Liechtenstein stanno dando seguito. Si ricorda che con la Legge n. 210 del 3 novembre 2016 era stato ratificato l’Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, siglato a Roma il 26 febbraio 2015. L’Accordo si basa sul Modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta tra i due Paesi relativamente a tutte le imposte. Parte integrante dell’Accordo è il Protocollo aggiuntivo sulle “group requests”, in base al quale il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da una persona fisica residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein, per il periodo intercorrente tra la data della firma dell’Accordo (26 febbraio 2015) e la data di attuazione dell’Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra Liechtenstein e Italia basato sul Modello OCSE (in vigore dal 2017). Sulla base di tale Protocollo l’Italia sta procedendo ad effettuare le richieste di gruppo nei confronti dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia, cd. “recalcitranti”, che non hanno mai risposto alle richieste degli istituti finanziari di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie interessate e che detenevano un conto alla data del 26 febbraio 2015. Le richieste di gruppo riguardano annualità ad oggi ancora oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate in considerazione del raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle violazioni relative al monitoraggio fiscale previsto dall’art. 12 D.L. n. 78/2009. Nel corso del webinar saranno, quindi, affrontate le conseguenze ai fini fiscali e penali derivanti dallo scambio dei dati oggetto delle richieste di gruppo tenendo conto del fatto che, ai sensi del citato raddoppio dei termini, le violazioni relative all’anno 2015 in materia di imposte sui redditi (i.e. dichiarazione infedele), sebbene prossime alla prescrizione, possono ancora essere oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Peraltro, occorre anche considerare l’omessa compilazione del Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, per cui i termini per l’accertamento sono più lunghi (il 2015 scadrà il 31 dicembre 2026), nonché i casi di omessa dichiarazione che altresì consente all’Agenzia delle Entrate di avvalersi di termini di accertamento più estesi.
Relatore
Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista, Scarioni Angelucci, Studio tributario associato, Milano
Costo
CHF 150.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner
Iscrizione
https://bit.ly/webinar-25-11-2024
Termine di iscrizione
Venerdì 22 novembre 2024