05 février 2024
dalle 14:00 alle 17:30
La fine del 2023 ha, come spesso accade, portato una serie di aggiornamenti nei rapporti italo-svizzeri, specie con riferimento al fenomeno dei lavoratori frontalieri. Com’è ormai noto nel 2024 vige il “nuovo” Accordo sulla fiscalità dei frontalieri, siglato nel 2020 tra i due Paesi. Ciò comporta l’applicazione del cd. regime transitorio, previsto all’art. 9 dell’Accordo, laddove si distinguono i vecchi ed i nuovi frontalieri, separati dalla data del 17 luglio 2023. In ragione di ciò deve intendersi l’accordo amichevole firmato dai due Paesi, nel mese di dicembre, concernente l’identificazione dei comuni rientranti nella fascia dei 20 km dalla dogana, lista, sino ad allora, consacrata nella prassi. Se tale elenco costituirà senz’altro un ausilio per i “nuovi” frontalieri, alcuni dubbi insorgono, comunque, per l’identificazione del regime da applicare ai “vecchi” frontalieri: l’elencazione precedente non sempre corrisponde a quanto concordato nell’accordo. Cosa accade, ad esempio, a quei casi in cui il lavoratore considerato frontaliere era residente in un comune oggi fuori dalla lista? Ancora, dubbi sorgono relativamente all’introduzione del meccanismo dello scambio di informazioni, previsto dall’Accordo sui frontalieri 2020, anche alla luce della neo-introdotta disposizione italiana relativa all’applicazione di contributo, individuabile tra il 3% ed il 6%, del salario netto del frontaliere, da destinarsi al servizio sanitario italiano. Resta, inoltre, aperta la discussione concernente il telelavoro, alla luce degli accordi amichevoli che sono stati sottoscritti nel novembre 2023, laddove si identifica la soglia consentita per svolgere lavoro da remoto dall’esterno nella misura del 25% con promessa di sottoscrizione di un Protocollo di modifica dell’Accordo sui frontalieri 2020, concernente solo i frontalieri fiscali, ad esclusione di tutti gli altri lavoratori transnazionali. Cosa accade a livello fiscale ai frontalieri vnon fiscali o ai cd. frontalieri al contrario in costanza di telelavoro? Inoltre, gli accordi sottoscritti non escludono la possibile contestazione da parte italiana della sussistenza di una stabile organizzazione, specie personale, del dipendente operante dall’Italia per un datore di lavoro svizzero. Infine, nonostante l’iniziale ritrosia italiana, il 9 gennaio si ha avuto comunicazione ufficiale dell’adesione, da parte dell’Italia, all’Accordo multilaterale in tema di previdenza sociale, lanciato dall’Unione europea e a cui la Svizzera ha già aderito (in vigore dal 1° luglio 2023), laddove si estende la soglia di telelavoro dall’estero consentito sino al 49.9% ai fini previdenziali. La discrasia tra norme fiscali e norme previdenziali, purtroppo, da adito ad ulteriori dubbi e quesiti.
Programma e relatori
La definizione dei comuni nell’area di frontiera tra chiarimenti e problematiche
Michele Scerpella
Capoufficio dell’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino
Lo scambio di informazioni secondo l’Accordo 2020 ed il loro utilizzo
Marco Barassi
Professore associato di Diritto tributario Università di Bergamo e Dottore commercialista
Il “contributo sanitario” dei frontalieri al Servizio Sanitario Nazionale italiano
Andrea Ballancin
Professore associato di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Avvocato e Dottore commercialista
Telelavoro: la prospettiva fiscale per lavoratori (trans)frontalieri
Francesca Amaddeo
Avvocato, PhD, Docente-ricercatrice del Centro competenze tributarie della SUPSI
Il regime previdenziale applicato ai telelavoratori nei rapporti italo-svizzeri
Andrea Puglia
Direttore Ufficio frontalieri, Consulente del lavoro, Sindacato OCST, Lugano
Costo
CHF 350.-
CHF 300.- per membri di enti partner
Iscrizione
https://bit.ly/webinar-05-02-2024
Termine di iscrizione
Giovedì 1° febbraio 2024