12 décembre 2024
dalle 11:30 alle 12:30
In questo senso si rileva che le persone che in determinati anni non hanno versato contributi nella previdenza individuale vincolata o ne hanno versato soltanto una parte potranno in futuro pagare successivamente questi contributi effettuando riscatti. Nella sua seduta del 6 novembre 2024 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e approvato le necessarie modifiche dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025. I contribuenti saranno così autorizzati, ogni anno, a effettuare, in aggiunta al contributo ordinario, un riscatto nel pilastro 3a pari al massimo al cd. “piccolo contributo” (nel 2025, p. es., pari a fr. 7’258). Chi desidera effettuare un riscatto deve essere legittimato a versare contributi al pilastro 3a, ovvero disporre di un reddito lavorativo soggetto all’AVS in Svizzera sia nell’anno per il quale sono versati retroattivamente i contributi che nell’anno in cui viene effettuato il riscatto. Un riscatto sarà possibile soltanto se nell’anno in cui viene effettuato la persona in questione avrà pagato l’importo massimo del contributo annuo ordinario. Il riscatto sarà integralmente deducibile dal reddito imponibile, come il contributo annuo ordinario. Le nuove disposizioni prevedono regolamentazioni speciali per garantire la legittimità dei riscatti e fare in modo che questi possano essere ricostruiti anche successivamente e in particolare verificati correttamente dalle autorità fiscali competenti.
Relatrice
Diana De Luca Ferrari
MAS SUPSI in Tax Law, Retirement Planner presso Assidu SA Lugano
Costo
CHF 150.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner
Iscrizione
https://bit.ly/webinar-12-12-2024
Termine di iscrizione
Lunedì 9 dicembre 2024