17 giugno 2025
dalle 12:00 alle 13:00
I casi trattano di un trust disciplinato dalla legge inglese, istituito da un soggetto residente in Italia con scopo di segregare parte del proprio patrimonio — una partecipazione non qualificata in una società di capitali italiana— affinché sia amministrato a favore della moglie, della figlia e di altri discendenti futuri, i beneficiari del trust. Il trust è irrevocabile, e l’Istante è qualificato come “excluded person”, ossia non potrà in alcun modo essere nominato tra i beneficiari del trust. Il trustee è una società maltese, affiancata nella gestione un Investment Advisor svizzero ed è nominato un Protector italiano. Oggetto della richiesta di uno degli interpelli è la circostanza che il trust possa essere considerato o meno un soggetto passivo d’imposta autonomo e non interposto ai fini fiscali italiani, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. L’Autorità fiscale italiana afferma che, nel caso specifico e sulla base delle informazioni fornite nell’istanza di interpello che vengono richiamate nelle considerazioni dell’Agenzia delle Entrate, il trust si configura come un autonomo soggetto d’imposta, non interposto rispetto al disponente istante. In una seconda istanza di interpello vengono affrontate le tematiche fiscali relative ai proventi di fonte italiana conseguiti dal trust estero; nello specifico vengono affrontate le seguenti questioni: (i) l’applicazione della ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi distribuiti dalla società italiana al trust; (ii) l’esenzione per la plusvalenza da cessione delle partecipazioni italiane. Questi temi saranno oggetto di trattazione e costituiranno spunti di approfondimento in materia di trust nel corso del webinar.
Relatore
Pierpaolo Angelucci
Dottore commercialista, Scarioni Angelucci, Studio tributario associato, Milano
Costo
CHF 150.-
CHF 100.- per membri Associazione AMASTL e STEP
Iscrizione
https://bit.ly/webinar-17-06-2025
Termine di iscrizione
Lunedì 16 giugno 2025