22 aprile 2025
dalle 14:00 alle 17:30
La prima sentenza oggetto di analisi riguarda le azioni proprie. L’Alta Corte ha stabilito che il riacquisto di azioni proprie equivale ad una riduzione del capitale ai fini dell'imposta sull’utile. Pertanto, le azioni proprie riacquistate non costituiscono mai un valore patrimoniale effettivo e la loro la rimessa in circolazione deve essere considerata come un apporto di capitale non imponibile. Ne consegue che una plusvalenza realizzata con la rimessa in circolazione di proprie quote del capitale si qualifica come un aumento di capitale senza influenza sull'imposta sull'utile. La seconda tematica si focalizza, invece, sulla giurisprudenza della Camera di diritto tributario (CDT) del Tribunale d’appello del Canton Ticino nei casi di riqualifica dell’utile in capitale esente in reddito dell’attività lucrativa dipendente quando vengono cedute le azioni ad altri azionisti ad un valore inferiore a quello determinato sulla base della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI).. La terza decisione si riferisce ad un rifiuto del rimborso dell’imposta preventiva da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) trattenuta su di un dividendo versato ad una società svizzera che deteneva una partecipazione del 10%. Dall’interpretazione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LIP risulta che questa disposizione va considerata come precisazione della norma di delega dell’art. 20 cpv. 2, prima frase LIP. Spetta quindi al Consiglio federale definire le condizioni della procedura di notifica, tra cui l’esistenza di un rapporto di gruppo. Dall’art. 20 cpv. 2, seconda frase LIP non si può, quindi, dedurre automaticamente un diritto alla procedura di notifica nei rapporti di gruppo, indipendentemente dalle altre condizioni previste dall’Ordinanza federale sull’imposta preventiva (OIPrev). Infine, last but not least, si analizzerà il criterio soggettivo della collaborazione tra acquirente e venditore delle azioni, che configura insieme ad altri la fattispecie della liquidazione parziale indiretta. L’analisi della giurisprudenza dell’Alta Corte permette, infatti, di osservare che i giudici tendono sempre più a considerare questo criterio come adempiuto, segnatamente in presenza di una significativa sostanza non necessaria all’esercizio.
Programma e relatori
Il riacquisto di azioni proprie equivale ad una riduzione del capitale ai fini dell’imposta sull’utile (sentenza TF n. 9C_135/2023 del 6 giugno 2024)
Luca Aspesi
Avvocato, Esperto fiscale dipl. fed., Senior Advisor, Tax Partner AG, Zurigo
La vendita di azioni ad un valore inferiore a quello determinato con la Circolare CSI n. 28 (sentenza CDT n. 80.2021.124 del 29 aprile 2024)
Samuele Vorpe
Professore ordinario in diritto tributario presso la SUPSI, MAS SUPSI in Tax Law, Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI, Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
Il rimborso dell’imposta preventiva su un dividendo versato ad una società svizzera con partecipazione maggiore al 10% e il diritto alla procedura di notifica (sentenza TAF n. A-1250/2024 del 6 dicembre 2024)
Patrick Schubiger
Lic. rer. pol., Master of Arts (Economics), Transfer Pricing course (WU Vienna), MAS FH in VAT, Executive Master of Law (LL.M.), MAS FH International Taxation, CAS FH in Zollrecht, Esperto in finanza ed investimenti dipl. (AZEK), già perito fiscale presso la Divisione delle
contribuzioni del Canton Ticino, Tax Partner Andersen, Lugano
La collaborazione tra venditore e acquirente quale elemento soggettivo per configurare la liquidazione parziale indiretta (sentenza TF n. 9C_666/2022 del 14 dicembre 2023)
(relazione in lingua francese)
Thierry De Mitri
Esperto fiscale dipl., CES in Management, Losanna
Costo
CHF 350.-
Sconto di CHF 50.- per membri di enti partner
Iscrizione
https://bit.ly/webinar-22-04-2025
Termine di iscrizione
Venerdì 18 aprile 2025
In previsione delle vacanze di Pasqua, qualora non fosse possibile partecipare all'evento, sarà possibile acquistare la registrazione e la documentazione del webinar per fruirne in un momento successivo.